Comunicazioni provenienti dalle Istituzioni, dagli Organi e dagli Organismi dell'Unione europea.

Comunicazione della Commissione,

Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19 (2020/C 89 I/01)

I passeggeri e il settore europeo dei trasporti sono duramente colpiti dall’epidemia di Covid-19. In seguito alle misure di contenimento adottate dalle autorità, quali le restrizioni di viaggio, le chiusure e l’istituzione di zone di quarantena, il settore dei trasporti può essere uno tra quelli più gravemente colpiti dalla pandemia in corso. La situazione è fonte di stress per molti passeggeri che si sono visti cancellare i contratti di viaggio di cui intendevano usufruire e/o che non intendono più viaggiare oppure ai quali non è più consentito farlo.

L’Unione europea (UE) è l’unica zona al mondo in cui i cittadini sono tutelati da un insieme di diritti dei passeggeri, quale che sia il mezzo di trasporto utilizzato: aereo, treno, autobus o nave.

Considerata la situazione senza precedenti che l’Europa sta vivendo a causa dell’epidemia di Covid-19, la Commissione europea ritiene che sia utile, in tale contesto, fornire chiarimenti in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo, treno, autobus o nave, come pure in merito ai corrispondenti obblighi dei vettori.

1.OBIETTIVO

I presenti orientamenti interpretativi mirano a chiarire le modalità di applicazione di alcune disposizioni della legislazione UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’epidemia di Covid-19, in particolare per quanto riguarda le cancellazioni e i ritardi.

I presenti orientamenti integrano quelli precedentemente pubblicati dalla Commissione (1) e lasciano impregiudicata l’interpretazione della Corte di giustizia.

I presenti orientamenti si riferiscono alla seguente legislazione in materia di diritti dei passeggeri:

-Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (2);

-Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (3);

-Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (4);

-Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (5).

I presenti orientamenti non riguardano la direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (6).

2.ORIENTAMENTI PER TUTTI I MODI DI TRASPORTO

2.1.Diritto di scegliere tra rimborso e servizio alternativo di trasporto

I quattro regolamenti dettano disposizioni specifiche in relazione a questo diritto in caso di cancellazione o di determinati ritardi.

Per quanto riguarda il servizio alternativo di trasporto (7), le circostanze proprie dell’epidemia di Covid-19 possono incidere sul diritto di scegliere il servizio alternativo di trasporto «non appena possibile» (8). Per i vettori può risultare impossibile offrire al passeggero il servizio alternativo di trasporto verso la destinazione prevista entro un breve periodo di tempo. Potrebbe inoltre esservi, per qualche tempo, incertezza in merito ai tempi entro i quali possa essere effettuato il servizio alternativo di trasporto. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, qualora uno Stato membro sospenda i voli o la circolazione di treni, autobus o navi in provenienza da determinati paesi. A seconda del caso, «non appena possibile» può significare, in relazione al servizio alternativo di trasporto, ritardi considerevoli e/o tempi di attesa molto incerti. Il rimborso del prezzo del biglietto oppure il servizio alternativo di trasporto in una data successiva «a discrezione del passeggero» potrebbe pertanto rappresentare un’opzione preferibile per il passeggero medesimo. Di seguito sono riportati i dettagli per ciascun modo di trasporto.

2.2.Situazioni in cui i passeggeri non possono effettuare il viaggio o desiderano annullarlo

I regolamenti UE sui diritti dei passeggeri non trattano le situazioni in cui i passeggeri non possono effettuare il viaggio oppure desiderano annullarlo di loro spontanea volontà. In tali casi il rimborso al passeggero dipende dal tipo di biglietto acquistato (ad es. rimborsabile, con possibilità di nuova prenotazione), come specificato nei termini e nelle condizioni del vettore.

Risulta che diversi vettori offrono buoni ai passeggeri che non intendono più effettuare il viaggio (o ai quali non è più consentito farlo) a causa dell’epidemia di Covid-19. I passeggeri possono utilizzare tali buoni per un altro viaggio con lo stesso vettore entro un periodo di tempo stabilito dal vettore stesso.

Questa situazione va distinta da quella in cui il vettore annulla il viaggio e offre solo un buono anziché la possibilità di scegliere tra rimborso e servizio alternativo di trasporto. L’offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso.

2.3.Norme nazionali specifiche a fronte dell’epidemia di Covid-19

A fronte dell’epidemia di Covid-19 sono state in alcuni casi adottate norme nazionali specifiche che impongono ai vettori l’obbligo di rimborsare i passeggeri o di rilasciare loro un buono nel caso in cui il passeggero non abbia avuto la possibilità di prendere un volo che sia stato regolarmente effettuato.

Le misure nazionali di questo tipo non rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti dell’UE sui diritti dei passeggeri. Non sono quindi trattate nei presenti orientamenti, che vertono unicamente sull’interpretazione delle norme sui diritti dei passeggeri adottate dall’Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://op.europa.eu/it/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/984dc689-6952-11ea-b735-01aa75ed71a1

 

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