Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
viste la raccomandazione della Commissione e la decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2019/1332 del Consiglio (2), l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato («protocollo») sono stati firmati il 31 luglio 2019, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.
(2)L’accordo di partenariato abroga l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia (3), che è entrato in vigore il 2 giugno 1987.
(3)L’accordo di partenariato e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio dalla data della firma.
(4)L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere approvati.
(5)L’articolo 9 dell’accordo di partenariato istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. A norma di tale articolo e degli articoli 5, 6 e 8 del protocollo, la commissione mista è abilitata ad adottare modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, autorizzare la Commissione ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (Coreper). Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), non vi si opponga in sede di Coreper.
(7)La posizione che deve essere adottata dall’Unione in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia e il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica della Gambia sono approvati a nome dell’Unione. (4)
Articolo 2
Secondo la procedura di cui all’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo di partenariato.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo di partenariato e all’articolo 16 del protocollo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 Marzo 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
ĆORIĆ
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