La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate, la Commissione dovrebbe precisare il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio del reddito e delle condizioni di vita (EU-SILC).
(2)L’indagine EU-SILC è uno strumento fondamentale per ottenere le informazioni necessarie ai fini del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare in tema di distribuzione del reddito, povertà ed esclusione sociale, oltre che in ordine a varie politiche dell’UE riguardanti le condizioni di vita e la povertà, quali i dati sulla povertà infantile, sull’accesso all’assistenza sanitaria e ad altri servizi, sull’abitazione, sul sovraindebitamento e sulla qualità della vita. Essa costituisce inoltre la fonte principale dei dati a fini di microsimulazione ed elaborazione di stime rapide della distribuzione del reddito e dei tassi di povertà.
(3)Il numero di variabili da rilevare non supera di oltre il 5 % il numero di variabili rilevate per il dominio del reddito e delle condizioni di vita al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1700.
(4)La Commissione ha svolto adeguate consultazioni di esperti nazionali nel quadro dell’elaborazione del presente atto delegato,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio del reddito e delle condizioni di vita sono stabiliti nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Dicembre 2019
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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