Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione del 19 Febbraio 2020 che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/83.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.DOMANDA

(1)La Commissione europea ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B.PRODOTTO

(2)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da glutammato monosodico («MSG»). Tale prodotto è attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) ed è originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è oggetto di misure antidumping.

(3)Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco. I prodotti con i quali l’MSG può essere miscelato sono, ad esempio, sali, zuccheri, amidi e fecole, maltodestrine o condimenti vari. Al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione (2), il prodotto da sottoporre a inchiesta era classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96 (codici TARIC ex 2103909010, ex 2103909080, ex 2104100010, ex 2104100090, ex 3824909299, ex 3824909390 ed ex 3824909699. Non vi era un codice TARIC specifico per ex 2104 20 00) («miscele MSG»).

C.MISURE IN VIGORE

(4)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 («le misure in vigore»).

D.MOTIVAZIONE

(5)Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame.

(6)Dalle statistiche relative alle esportazioni (Comext e IHS Global) emerge in particolare che, a seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, imposto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito una notevole modificazione, che appare priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio.

(7)Gli elementi di prova indicano inoltre che tale modificazione deriva dall’importazione del prodotto in esame leggermente modificato. Il prodotto in esame è modificato aggiungendo piccole quantità di NaCl (sale preparato da tavola), che modifica leggermente il prodotto in esame senza alterarne le caratteristiche fondamentali. Gli elementi di prova dimostrano che per tali pratiche, processi o lavorazioni non esiste alcuna motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio.

(8)Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi e di quantitativi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta abbiano sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(9)Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

(10)Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quanto indicato al considerando 7, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.047.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:047:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
31385
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89351281
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 3.144.235.138