Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 314/2004 (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.
(2)Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/215, che modifica il titolo della decisione 2011/101/PESC e sospende le misure restrittive nei confronti di una persona.
(3)Il regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
1)Il titolo è sostituito dal seguente:
"Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe";
2)L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Febbraio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
BORRELL FONTELLES
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