La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)All’allegato II della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all’articolo 5 della medesima decisione.
(2)Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. In particolare, all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.
(3)Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha deciso di sopprimere la voce relativa a una persona deceduta dall’allegato II della decisione 2011/101/PESC del Consiglio.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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