La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (2) stabilisce l'elenco delle denominazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che godono di protezione a norma di tale regolamento. Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 251/2014. Il capo III del regolamento (UE) n. 251/2014 stabilisce le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche nel settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tale capo conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, tra l'altro, atti di esecuzione per creare e tenere aggiornato un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protette ai sensi del regolamento. Tale registro dovrebbe essere conservato in un sito web della Commissione.
(2)A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 251/2014, le denominazioni geografiche preesistenti di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 o presentate a uno Stato membro e approvate da quest'ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù di tale regolamento. Tuttavia, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, le denominazioni geografiche preesistenti per le quali lo Stato membro interessato non ha trasmesso alla Commissione entro il 28 marzo 2017 la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione devono essere cancellate dal registro.
(3)La Commissione ha ricevuto entro il 28 marzo 2017 la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione delle denominazioni geografiche preesistenti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 «Nürnberger Glühwein» (il 17 marzo 2017),«Samoborski bermet» (il 23 marzo 2017),«Thüringer Glühwein» (il 17 marzo 2017) e «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» (il 24 marzo 2017).
(4)Il 6 luglio 2011 la Spagna ha approvato la denominazione geografica «Vino Naranja del Condado de Huelva». La Commissione ha ricevuto la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione ad essa relativa in data 14 marzo 2017.
(5)La Commissione ha valutato le denominazioni geografiche preesistenti, «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» e «Vino Naranja del Condado de Huelva» e ha concluso che sono conformi alla definizione di indicazione geografica di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 251/2014.
(6)È pertanto opportuno inserire nel registro le denominazioni geografiche preesistenti «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» o «Vermouth di Torino» e «Vino Naranja del Condado de Huelva» in quanto indicazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.
(7)La Commissione non ha ricevuto la documentazione tecnica e la decisione nazionale di approvazione della denominazione geografica preesistente «Vermouth de Chambéry». La denominazione geografica preesistente «Vermouth de Chambéry» ha perso pertanto la protezione dal 29 marzo 2017. Poiché il registro non è ancora stato creato, la Commissione dovrebbe astenersi dall'iscrivere nel registro il nome «Vermouth de Chambéry».
(8)A fini di chiarezza e su domanda dei richiedenti, il nome della denominazione geografica italiana preesistente indicata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 come «Vermouth di Torino» o «Vermut di Torino» a seconda delle versioni linguistiche del regolamento, dovrebbe essere registrato come «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Registro
1.È creato, mediante un sistema digitale che la Commissione rende accessibile al pubblico, il registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati («il registro») di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014.
2.Il registro elenca il nome (o i nomi) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti in quanto indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.
Articolo 2
Denominazioni geografiche preesistenti
Le seguenti denominazioni geografiche preesistenti sono elencate nel registro in quanto indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014:
a)«Nürnberger Glühwein»;
b)«Samoborski bermet»;
c)«Thüringer Glühwein»;
d)«Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»;
e)«Vino Naranja del Condado de Huelva».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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