Direttiva d’Esecuzione (Ue) 2020/177 della Commissione dell’11 Febbraio 2020 che modifica le Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 bis,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (3), in particolare l’articolo 17 bis,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (5), in particolare l’articolo 45,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (6), in particolare l’articolo 18, lettera c), e l’articolo 24,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), in particolare l’articolo 24,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (8), in particolare l’articolo 4,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (9), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari.

(2)Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») rilevanti per l’Unione, nonché misure volte a prevenirne la presenza sulle rispettive piante da impianto.

(3)Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato I, parte A, e nell’allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (11) sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») al fine di redigere l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all’articolo 3 per quanto riguarda il territorio dell’Unione e all’allegato I, sezione 1, di detto regolamento.

(4)L’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha proceduto a una rivalutazione degli organismi nocivi il cui elenco figura nell’allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE, degli organismi nocivi di cui all’allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE e all’allegato I e all’allegato II, punto 4, della direttiva 68/193/CEE, degli organismi nocivi i cui elenchi figurano negli atti adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE e di cui all’allegato II della direttiva 2002/55/CE e agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE, nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano negli atti adottati a norma dell’articolo 18, lettera c), di tale direttiva e di cui all’allegato I, punto 4, e all’allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE e all’articolo 4 della direttiva 2008/72/CE.

(5)A seguito di tale rivalutazione, i pertinenti ORNQ, le rispettive piante da impianto e le soglie per la presenza di ORNQ sulle rispettive piante da impianto sono inclusi nell’elenco che figura nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (12). Nell’allegato V del medesimo regolamento di esecuzione figurano inoltre le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ.

(6)È opportuno che le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE prevedano misure supplementari per quanto riguarda gli ORNQ pertinenti per il loro ambito di applicazione.

(7)Tali direttive dovrebbero pertanto essere aggiornate per adattare o sopprimere le disposizioni relative ad alcuni organismi nocivi che si configurano come ORNQ a norma del regolamento (UE) 2016/2031.

(8)Per motivi di chiarezza e di adeguamento al nuovo quadro giuridico, in tali direttive dovrebbe essere indicato che le sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi, devono soddisfare anche i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’articolo 37, paragrafo 2, dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 40, paragrafo 2, dell’articolo 41, paragrafo 2, dell’articolo 53, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 72, paragrafo 1, dell’articolo 73, dell’articolo 79, paragrafo 2, e dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale indicazione dovrebbe essere inserita anche nella direttiva 66/401/CEE, anche se in essa non sono previsti ulteriori requisiti per specifici ORNQ.

(9)Per assicurare la coerenza e l’armonizzazione dei diversi termini utilizzati, è opportuno indicare in tali direttive che le sementi o altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi, devono essere praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi o di altro materiale riproduttivo vegetale, a seconda dei casi.

(10)In particolare, è opportuno aggiornare i riferimenti agli organismi nocivi e le relative soglie di cui agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE al fine di garantire la coerenza con l’elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:041:TOC

 

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