La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)La 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) è stata autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi per suinetti (svezzati), suini da ingrasso e polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione (2), per galline ovaiole e tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione (3), per anatre dal regolamento (CE) n. 165/2008 della Commissione (4), per scrofe dal regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione (5) e per specie avicole minori, anatre escluse, e uccelli ornamentali dal regolamento (UE) n. 327/2010 della Commissione (6).
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati), suini da ingrasso, scrofe, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre e altre specie avicole minori e uccelli ornamentali, nonché di un nuovo utilizzo per pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione o galline da riproduzione e suinetti lattanti, con la richiesta di classificare tale additivo nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4)Nel parere del 26 febbraio 2019 (7) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali e sull’ambiente. È stato anche constatato che l’additivo è un sensibilizzante delle vie respiratorie e che dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante cutaneo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha confermato anche l’efficacia dell’additivo per migliorare la digeribilità dei mangimi per pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, galline da riproduzione e suinetti lattanti. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza l’autorizzazione di detto additivo dovrebbe essere rinnovata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 165/2008, (CE) n. 505/2008 e (UE) n. 327/2010.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato e l’autorizzazione all’uso come additivo nell’alimentazione animale è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
I regolamenti (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 165/2008, (CE) n. 505/2008 e (UE) n. 327/2010 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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