La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2019 i costruttori Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italia SpA, Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Mitsubishi Electric Corporation, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Daimler AG, Denso Corporation e SEG Automotive Germany GmbH hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») relativa all’approvazione, in quanto tecnologia innovativa, della tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di sistemi di propulsione con motore a combustione interna.
(2)La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) e n. 427/2014 (3) della Commissione, e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (versione luglio 2018). A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, la domanda era corredata di una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato.
(3)La tecnologia impiegata negli alternatori efficienti a 12 Volt che convertono l’energia meccanica in energia elettrica con un determinato tasso di efficienza di conversione è una tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 con modalità non contemplate dalle misurazioni effettuate nell’ambito della prova sulle emissioni nel quadro del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) stabilito nel regolamento n. 692/2008 della Commissione (5), ed è già stata approvata per l’uso in autovetture con le seguenti decisioni di esecuzione della Commissione: 2013/341/UE (6), 2014/465/UE (7), (UE) 2015/158 (8), (UE) 2015/295 (9), (UE) 2015/2280 (10) e (UE) 2016/588 (11); mentre, per l’uso in veicoli commerciali leggeri, è stata approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1876 della Commissione (12) (in seguito denominate «precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni»).
(4)La domanda, tuttavia, fa riferimento alla nuova procedura di prova standard, la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (13), ed è dimostrato che anche le misurazioni effettuate nell’ambito della prova delle emissioni conformemente alla procedura WLTP non includono i risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia utilizzata negli alternatori efficienti a 12 Volt.
(5)In base sia all’esperienza acquisita con la valutazione delle domande relative alle tecnologie che contribuiscono a migliorare l’efficienza degli alternatori nel quadro delle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, sia alle relazioni e alle altre informazioni fornite nella domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che la tecnologia utilizzata per gli alternatori efficienti a 12 Volt soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
(6)La domanda presenta una metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 ottenuti utilizzando la tecnologia contenuta negli alternatori efficienti a 12 Volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri. Tale metodologia, oltre a fare riferimento alla procedura WLTP, differisce dalla metodologia di prova di cui alle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni soprattutto per la definizione del consumo energetico e della velocità media e perché ricorre a una procedura di rodaggio.
(7)È opportuno adeguare le definizioni del consumo di energia e della velocità media al fine di tenere conto della procedura WLTP. Tuttavia per quanto riguarda l’aggiunta alla metodologia di prova di una procedura di rodaggio per l’alternatore, la domanda non ne stabilisce con sufficiente precisione le modalità di esecuzione, né specifica come tenere conto degli effetti prodotti. Inoltre, il fatto che si possa tenere conto di simili effetti, ove necessario, è già previsto nella metodologia di prova esistente illustrata nelle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, in quanto è richiesto che l’efficienza dell’alternatore sia misurata almeno cinque volte. Poiché l’efficienza degli alternatori è determinata sulla base della media dei risultati delle misurazioni, eventuali effetti del rodaggio, positivi o negativi, possono essere adeguatamente presi in considerazione nella determinazione finale dell’efficienza, se necessario aumentando il numero delle misurazioni. In tale contesto, non è opportuno integrare il metodo di prova con una specifica procedura di rodaggio supplementare come proposto nella domanda.
(8)È altresì opportuno mantenere i tassi di efficienza della conversione agli stessi livelli già approvati dalle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, dato che non è stata fornita alcuna prova attestante che gli alternatori con tasso di efficienza di conversione inferiore soddisfano la percentuale di penetrazione del mercato stabilita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 725/2011 e (UE) n. 427/2014.
(9)Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la metodologia di prova modificata dovrebbe essere considerata adeguata per determinare i risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa in questione.
(10)I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia utilizzata per gli alternatori efficienti a 12 Volt che soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione. A tal fine, i costruttori dovrebbero accertarsi che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente e certificato che confermi che la tecnologia utilizzata per l’alternatore efficiente a 12 Volt soddisfa le condizioni stabilite nella presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente al metodo di prova di cui alla presente decisione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it