Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/159 della Commissione del 5 Febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)L’Enterococcus faecium DSM 7134 è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione (2).

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata dal titolare dell’autorizzazione una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 sia come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati sia come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, con la richiesta che l’additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Nel parere del 27 febbraio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha concluso che l’Enterococcus faecium DSM 7134 continua ad essere sicuro per gli animali bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Di conseguenza la Commissione ritiene che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un’incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(5)La valutazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 538/2007.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 538/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 Febbraio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.034.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2020:034:TOC

 

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