La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(4)Il preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338 era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso.
(5)Nel parere del 2 aprile 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo può presentare un potenziale di irritazione cutanea/oculare e di sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’additivo può essere efficace per migliorare il rapporto mangime/peso. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)La valutazione del preparato di muramidasi prodotta dal Trichoderma reesei DSM 32338 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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