La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)L’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus ATCC 55045 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus DSM 32052 (precedentemente prodotta dal Paenibacillus lentus ATCC 55045) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici», e di autorizzazione di un nuovo impiego per le pollastre allevate per la produzione di uova, per i tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e per le specie avicole minori. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel parere del 26 febbraio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori dei prodotti ottenuti da animali alimentati con l’additivo e per l’ambiente. Essa ha altresì concluso che il prodotto dovrebbe essere ritenuto un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’additivo può essere efficace per migliorare la digeribilità dei mangimi per le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e le specie avicole minori.
(5)La valutazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus DSM 32052 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus ATCC 55045 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 786/2007.
(7)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti del preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus ATCC 55045 conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 786/2007 è abrogato.
Articolo 3
L’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus ATCC 55045, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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