La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature radio conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.
(2)Con la decisione di esecuzione C(2015) 5376 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
(3)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha redatto le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2 per apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz, EN 300 698 V2.3.1 per trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo, EN 303 098 V2.2.1 per dispositivi marittimi per localizzazione singola, EN 303 520 V1.2.1 per dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 per sistemi di telematica dei trasporti e del traffico (TTT).
(4)La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
(5)Le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.2.1 e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)Il punto 8.2.3 della norma armonizzata EN 300 698 V2.3.1 consente ai fabbricanti di discostarsi dalla massima potenza a radiofrequenza dichiarata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE e illustrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’articolo 21 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)La norma armonizzata EN 303 520 V1.2.1 consente ai fabbricanti di negoziare determinati metodi di prova con i laboratori di prova. Essa consente inoltre ai fabbricanti di effettuare prove delle apparecchiature a temperature che possono non corrispondere all’uso previsto. Il livello dell’interpretazione e della negoziazione consentite in tale norma armonizzata può avere un impatto sulla dimostrazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)Sulla base della decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha sostituito le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4): EN 300 328 V2.1.1 sostituita da EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.1.1 sostituita da EN 303 098 V2.2.1, EN 303 520 V1.1.1 sostituita da EN 303 520 V1.2.1, EN 300 698 V2.2.1 sostituita da EN 300 698 V2.3.1 e EN 300 674-2-2 V 2.1.1 sostituita da EN 300 674-2-2 V2.2.1.
(9)La norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), non descrive le tecniche di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione (6) impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l’applicazione di requisiti tecnici all’interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione trigger-before-transmit. In base alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785, per i sistemi di accesso veicolare devono essere impiegate tecniche di mitigazione trigger-before-transmit che forniscano un adeguato livello di prestazioni al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Poiché la norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1 non tratta delle tecniche di mitigazione trigger-before-transmit, è necessario indicare che la conformità a tale norma armonizzata non garantisce la conformità ai requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 relativi a tali tecniche e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi a tali tecniche. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10)La norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, il cui riferimento è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7), è stata adottata dall’ETSI nel 2009 ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Al momento dell’allineamento di tale norma armonizzata alla direttiva 2014/53/UE, l’ETSI ha interrotto i relativi lavori considerando che non è stato riscontrato alcun interesse delle parti interessate, che non sono previste conseguenze dovute all’assenza di una norma armonizzata per i radar attivi a bersaglio rinforzato, poiché non è stato riscontrato alcun interesse del settore, e che la norma armonizzata si può considerare superata e dovrebbe essere ritirata.
(11)È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9) i riferimenti delle norme sostituite, il riferimento della norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, che dovrebbe essere pubblicato con limitazioni, e il riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, che è da considerarsi superato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate sostitutive, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme sostituite. Per concedere inoltre ai fabbricanti il tempo per prepararsi al ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata.
(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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