Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/151 della Commissione del 4 Febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Il Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 (precedentemente Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M) è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione (2), a suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione (3), a galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione (4), a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione (5), a suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione (6) e a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione (7).

(3)A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, il titolare dell’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione per i polli da ingrasso, le specie avicole minori da ingrasso, le galline ovaiole, le specie avicole minori ovaiole, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, i suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), tutti i pesci e i gamberi e una domanda di una nuova autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova e i polli allevati per la riproduzione, gli uccelli ornamentali e gli altri uccelli non destinati alla produzione di alimenti, i tacchini da ingrasso, i tacchini allevati per la riproduzione, i tacchini da riproduzione, i polli da riproduzione, le specie avicole minori correlate, gli altri uccelli ornamentali e non destinati alla produzione di alimenti, i suinetti lattanti, le specie suine minori correlate e tutti i crostacei, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(4)Nei pareri del 2 aprile 2019 (8) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 è considerato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori dei prodotti ottenuti da animali alimentati con l’additivo e per l’ambiente. Ha inoltre concluso che esiste la possibilità che gli utilizzatori siano esposti alla sostanza per inalazione e che non è stato possibile trarre alcuna conclusione sui rischi potenziali di irritazione della cute e degli occhi e di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Ha inoltre concluso che l’additivo è efficace per le pollastre allevate per la produzione di uova, i polli allevati per la riproduzione, i polli da riproduzione, i tacchini e le specie avicole minori allevati per la produzione di uova/per la riproduzione e da riproduzione, i suinetti lattanti, le specie suine minori da riproduzione e da ingrasso e tutti i crostacei.

(5)La valutazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» per tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, e tutti gli uccelli, e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici» per tutti i pesci e tutti i crostacei, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Febbraio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.033.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:033:TOC

 

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