La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)Il ponceau 4R è stato autorizzato per un periodo illimitato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «altri coloranti». Esso è stato inoltre autorizzato per un periodo illimitato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti appartenente al gruppo «coloranti compresi i pigmenti», alla voce «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari». L’additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del ponceau 4R come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali e a cani e gatti. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel parere del 6 marzo 2018 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il ponceau 4R non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali. Essa ha inoltre concluso che l’esposizione all’additivo per inalazione è ritenuta pericolosa per l’utilizzatore dell’additivo; inoltre, secondo il parere, non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di irritazione per la pelle o per gli occhi e alla sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un’incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. A norma del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (4), la fase I della valutazione del rischio ambientale ha stabilito che, in quanto additivo destinato ad animali non utilizzati per la produzione di alimenti, il ponceau 4R è dispensato dall’obbligo di un’ulteriore valutazione in quanto è improbabile che tale sostanza abbia un effetto significativo sull’ambiente, non essendo stato individuato dall’Autorità nel parere suddetto alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L’Autorità ha anche dichiarato che per l’additivo in questione, che è autorizzato anche negli alimenti, potrebbero non essere necessarie ulteriori dimostrazioni d’efficacia qualora la sua funzione nei mangimi sia identica a quella svolta negli alimenti. Considerata la grande varietà di mangimi, l’Autorità ha tuttavia richiesto ulteriori dimostrazioni. Il richiedente ha dimostrato l’efficacia in una matrice tipica per i mangimi nella misura di 50 mg/kg, ma ha anche indicato che è possibile utilizzare livelli inferiori in altre matrici (il colore degli alimenti per animali da compagnia può variare da quasi bianco a marrone scuro), in particolare nelle matrici chiare (nel fascicolo il richiedente ha fornito alcuni elementi di prova per i livelli inferiori). Poiché la quantità massima raccomandata proposta dall’Autorità per questo additivo è analoga ai livelli autorizzati per gli alimenti in diversi tipi di prodotti, la Commissione ha ritenuto che vi siano sufficienti elementi di prova riguardo all’efficacia di tale sostanza. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione del ponceau 4R dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo dell’additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1.La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 febbraio 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2.Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 13 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Gennaio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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