Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 90, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di partenariato economico (APE) con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e ha adottato le direttive per tali negoziati.
(2)Gli APE conclusi con i paesi e le regioni ACP comprendono clausole di revisione a tempo per il futuro riesame di tali accordi.
(3)La modifica delle direttive di negoziato è necessario per inquadrare più accuratamente i nuovi negoziati in base alle recenti iniziative e priorità politiche dell’Unione alla luce dell’evoluzione del commercio a livello mondiale.
(4)Gli APE fanno parte delle relazioni globali tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi ACP, dall’altra, come stabilito nell’accordo di partenariato tra i membri del Gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1), come da ultimo modificato (accordo di partenariato di Cotonou) e nell’accordo che lo sostituirà, una volta applicabile. A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato di Cotonou, la cooperazione economica e commerciale mira a favorire l’integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell’economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all’eliminazione della povertà nei paesi ACP. In tale contesto, gli APE possono essere considerati strumenti di sviluppo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato di Cotonou. I negoziati dovrebbero pertanto tener specialmente conto dei diversi livelli di sviluppo delle parti nonché dei particolari vincoli economici, sociali e ambientali dei paesi ACP e della loro capacità di adattare e adeguare le loro economie al processo di liberalizzazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Le direttive di negoziato impartite alla Commissione riguardo ai negoziati per gli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell’Unione, sono modificate conformemente all’addendum.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro ACP. Il comitato per la politica commerciale è associato a specifiche questioni commerciali.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
MIKKONEN
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