Regolamento Delegato (UE) 2020/3 della Commissione del 28 Agosto 2019 che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (3), in particolare l’articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di specie soggette a taglie minime.

(2)Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie.

(3)L’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. I piani in materia di rigetti possono contenere le indicazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi compresa la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

(4)L’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell’adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all’obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione atta a garantire la protezione del novellame. A norma di tali articoli le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie specificate nell’allegato III del suddetto regolamento e, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1241, alle taglie specificate nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione (4) istituisce, sulla base di una raccomandazione presentata dall’Italia, un piano in materia di rigetti per le vongole (Venus spp.) nelle acque territoriali italiane dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

(6)L’Italia, in quanto unico Stato membro avente un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca di vongole (Venus spp.) nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), ha presentato alla Commissione, in applicazione della procedura di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo (MEDAC), una nuova raccomandazione comune di piano in materia di rigetti per lo stock della vongola (Venus spp.).

(7)La nuova raccomandazione comune presentata dall’Italia è stata esaminata nella sessione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) tenutasi dall’1 al 5 luglio 2019 (5).

(8)La nuova raccomandazione comune suggerisce l’applicazione un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza delle vongole (Venus spp.) nell’ambito della pesca con draghe idrauliche praticata nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. Lo Stato membro ha fornito prove scientifiche intese a dimostrare l’alto tasso di sopravvivenza dei rigetti di vongole (Venus spp.) nell’ambito di tali attività di pesca e ha trasmesso un programma di monitoraggio scientifico. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale è giunto alla conclusione che il tasso di sopravvivenza dei rigetti dovrebbe essere considerevole. Lo CSTEP ha inoltre concluso che il programma di monitoraggio scientifico proposto dovrebbe fornire dati e informazioni attendibili per consentire la valutazione degli effetti del piano in materia di rigetti. Alla luce di tali conclusioni, è opportuno includere detta esenzione nel presente regolamento per un periodo di tre anni.

(9)La nuova raccomandazione comune suggerisce inoltre di prorogare l’applicazione della taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/2376, in deroga all’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio. Lo CSTEP ha osservato che, seppur ridotta, la taglia minima di riferimento per la conservazione è comunque superiore alla taglia di prima maturità e non esistono elementi che evidenzino ripercussioni negative sullo stock causate dalla sua riduzione. Lo CSTEP ritiene pertanto ragionevole la richiesta di proroga della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione. È tuttavia del parere che non sia possibile valutare appieno l’impatto passato e il previsto impatto futuro della riduzione della taglia minima sui tassi di sfruttamento e sulla biomassa dello stock. Occorrerebbero pertanto ulteriori studi e dati in materia. Il regolamento (UE) 2019/1241 – che, nell’allegato IX, stabilisce misure tecniche regionali per il Mar Mediterraneo – è entrato in vigore solo il 14 agosto 2019 e non prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda la procedura di adozione degli atti delegati che modificano le suddette misure tecniche regionali. Essendo stata presentata dall’Italia e valutata dallo CSTEP prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, la raccomandazione comune vi non fa riferimento. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali ora esposte e sulla base delle informazioni a sua disposizione in questa fase, nella raccomandazione comune e nella valutazione dello CSTEP la Commissione non ravvisa alcun elemento che indichi l’incompatibilità tra la riduzione proposta della taglia minima di riferimento per la conservazione e il rispetto dei requisiti per le misure tecniche di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Muovendo da tali considerazioni, è opportuno concedere la deroga richiesta soltanto per un anno.

(10)Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono in linea con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.002.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:002:TOC

 

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