Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Bielorussia per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente il 17 giugno 2019 con la siglatura dell'accordo mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.
(2)Nella dichiarazione rilasciata in occasione del vertice del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'Unione e i paesi partner hanno ribadito il proprio sostegno politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di riammissione con paesi del partenariato orientale.
(3)Scopo dell'accordo è instaurare procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro dell'Unione, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione.
(4)A norma degli articoli 1 e 23 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(6)È pertanto opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni comuni ad esso accluse,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, con riserva della sua conclusione (1).
Articolo 2
Le dichiarazioni comuni accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2019
Per il Consiglio
La Presidente
MIKKONEN
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