Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi utilizzate ai fini di loro operazioni soggette ad imposta o per altri fini. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva assimila l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, alle prestazioni di servizi a titolo oneroso.
(2)La decisione 2007/884/CE (2) autorizza il Regno Unito a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono a noleggio o in leasing un autoveicolo di detrarre l'IVA conformemente all'articolo 168 o 169 della direttiva 2006/112/CE gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non è utilizzato esclusivamente a fini aziendali. Autorizza inoltre il Regno Unito a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing. Tali misure ("misure di deroga") dispensano il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo aziendale dall'obbligo di tenere una registrazione dei chilometri percorsi a fini privati con tale autoveicolo o di contabilizzare ai fini dell'IVA i chilometri effettivamente percorsi a fini privati con tale autoveicolo. La decisione 2007/884/CE non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2019.
(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 aprile 2019, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga autorizzate dalla decisione 2007/884/CE.
(4)Con lettera in data 29 aprile 2019, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dal Regno Unito. Con lettera in data 2 maggio 2019, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della domanda.
(5)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. Dopo aver concordato una prima proroga il 22 marzo 2019 e una seconda proroga l'11 aprile 2019, il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/1810 (3), del 29 ottobre 2019, con la quale ha convenuto, a seguito di un'ulteriore richiesta del Regno Unito, di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 gennaio 2020.
(6)Conformemente all'articolo 50 TUE l'Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione ("accordo di recesso"). L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma dell'accordo di recesso (4). A seguito di ulteriori negoziati condotti nei mesi di settembre e ottobre 2019 dai negoziatori dell'Unione e del Regno Unito, è stato raggiunto un accordo su un testo riveduto di accordo di recesso, che è stato approvato dal Consiglio europeo il 17 ottobre 2019. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1750 relativa alla firma dell'accordo di recesso riveduto (5). La parte quarta dell'accordo di recesso (6) prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso e termina il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di transizione, e salvo che l'accordo di recesso non disponga diversamente, il diritto dell'Unione continua a essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito.
(7)La presente decisione cessa, in ogni caso, di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE o, qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui termina il periodo di transizione, oppure a decorrere dal 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.
(8)Unitamente alla domanda, il Regno Unito ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 3, secondo comma, della decisione 2007/884/CE, una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. Le informazioni fornite dal Regno Unito indicano che una limitazione della percentuale al 50 % rispecchia tuttora in modo equo la situazione reale sul campo per quanto riguarda il rapporto tra uso aziendale e non aziendale dei veicoli interessati dalle misure di deroga. La proroga delle misure di deroga dovrebbe tuttavia essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della percentuale. È opportuno pertanto autorizzare il Regno Unito a continuare ad applicare le misure di deroga per un periodo di tempo limitato.
(9)È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga oltre il 2022, se del caso. È altresì opportuno chiedere al Regno Unito di corredare tali eventuali domande di proroga di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA.
(10)Le misure di deroga non avranno alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(11)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/884/CE,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE o, qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui termina il periodo di transizione, oppure a decorrere dal 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.
L'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga autorizzate dalla presente decisione è, se del caso, presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente a fini aziendali.".
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2020.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
MIKKONEN
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