La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (2), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 14 del suo regolamento (CE) n. 29/2009, la Commissione esamina le richieste, presentate dagli Stati membri, di deroga ai requisiti dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato e per le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta, per i quali i costi di riprogettazione sarebbero sproporzionati.
(2)Le deroghe dovrebbero tenere conto dell’obiettivo, formulato nel considerando 8 del regolamento (CE) n. 29/2009, che almeno il 75 % dei voli sia dotato di apparecchiature per il collegamento dati.
(3)La Commissione ha ricevuto le richieste di deroga degli Stati membri e ha consultato le parti in causa. A seguito dell’esame di tali richieste, svolto dalla Commissione in base ai criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009, è opportuno concedere deroghe.
(4)La Commissione ha riesaminato in base ai criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 29/2009 le deroghe concesse a norma della decisione C(2011) 2611 definitivo della Commissione, del 20 maggio 2011, sulle esenzioni ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 e a norma della decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo della Commissione, del 9 dicembre 2011, sulle deroghe ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009. Sentite le parti in causa, la Commissione ha ritenuto necessario consolidare tali atti in un’unica decisione di esecuzione. È pertanto opportuno abrogare la decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate in via permanente dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:
a)Le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato I;
b)Le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.
Articolo 2
Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate fino al 5 febbraio 2022 dal rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009:
a)Le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 5 febbraio 2020 o successivamente a tale data;
b)Le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato III.
Articolo 3
La decisione C(2011) 2611 definitivo e la decisione di esecuzione C(2011) 9074 definitivo sono abrogate.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 Novembre 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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