Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1993 della Commissione del 28 Novembre 2019 relativa al riconoscimento del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Gli articoli 7 ter e 7 quater e l’allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l’allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2)Nel caso in cui i biocarburanti e i bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell’allegato IX. Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non dovrebbero imporre al fornitore l’obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.

(4)Il 14 giugno 2019 è stata presentata alla Commissione la richiesta di riconoscere che il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» permette di dimostrare la conformità di partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. Il sistema, con sede presso la Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Regno Unito, può applicarsi a colture combinabili quali cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero. Esso comprende le fasi di commercializzazione, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall’azienda agricola fino al primo trasformatore e, relativamente alle altre fasi, si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Spetta pertanto al «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» accertarsi che il riconoscimento della Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione. Il sistema riconosciuto dovrebbe essere pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.

(5)Durante la valutazione del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» la Commissione ha rilevato che tale sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, fatta eccezione per l’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso fornisce tuttavia dati accurati relativamente agli elementi utili per gli operatori economici a valle della catena di controllo per dimostrare il rispetto dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(6)Dalla valutazione del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» è risultato che il sistema risponde ad adeguate norme tecniche in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato IV della direttiva 98/70/CE e all’allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» («il sistema»), per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 14 giugno 2019, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2019, che possono avere un’incidenza sostanziale sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione, inter alia, per uno dei motivi sottoelencati:

a)Se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)Se nell’ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell’articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

c)Se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica fino al 30 Giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 28 Novembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.308.01.0110.01.ITA&toc=OJ:L:2019:308:TOC

 

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