Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1960 della Commissione del 26 Novembre 2019 che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6).

(2)La zeolite di argento è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 "disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali" e del tipo di prodotto 7 "preservanti per pellicole", descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)La Svezia è stata designata Stato membro relatore e il 12 giugno 2017 la sua autorità competente ha presentato le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(4)In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (3) sono stati adottati il 17 ottobre 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7 contenenti zeolite di argento potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che non è stata dimostrata un'efficacia sufficiente.

(6)Tenuto conto dei pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare la zeolite di argento ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La zeolite di argento (n. CE: non disponibile, n. CAS: 130328-18-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 Novembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2019:306:TOC

 

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