Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1931 della Commissione del 19 Novembre 2019 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici ("gli Stati membri interessati"). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in detto allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1900 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana verificatisi in Romania.

(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all'eradicazione di tale malattia.

(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1900 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in Lituania è migliorata per quanto riguarda i suini domestici, grazie alle misure applicate da tale Stato membro conformemente alla direttiva 2002/60/CE.

(4)Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Lituania conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("codice OIE") in relazione alla peste suina africana, alcune zone nelle contee di Šiauliai e Marijampolė in Lituania, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell'allevamento infetto e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi conformemente al codice OIE. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso.

(5)A seguito di tali casi recenti di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)Nel novembre 2019 sono stati rilevati due casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Wschowa e di Nowa Sól in Polonia, in una zona attualmente non elencata nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e situata a meno di trecento chilometri dalla zona più vicina attualmente elencata nell'allegato. Tali casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, la summenzionata zona della Polonia, colpita da tali recenti casi di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nelle parti I e II di detto allegato.

(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lituania e la Polonia e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 Novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2019:299:TOC

 

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