La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Secondo l’articolo 15 della direttiva 92/65/CEE, uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all’allegato B della stessa direttiva deve sottoporre alla Commissione le opportune giustificazioni, in base alle quali verrà adottata una decisione che riconosce tale Stato membro o parte del suo territorio come indenne e saranno precisate le garanzie complementari esigibili negli scambi.
(2)La varroatosi delle api mellifere è elencata con il nome «varroasi» nell’allegato B della direttiva 92/65/CEE e la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (2) ha già riconosciuto alcuni territori degli Stati membri come indenni da tale malattia. Tali territori sono elencati nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.
(3)Il Portogallo ha invitato la Commissione a riconoscere le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dell’arcipelago delle Azzorre come indenni da varroasi, ha chiesto che siano definite garanzie complementari per gli scambi corrispondenti a quelle richieste a livello nazionale e ha presentato le opportune giustificazioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE a sostegno della sua richiesta.
(4)Alla luce delle giustificazioni dettagliate presentate dal Portogallo, le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dovrebbero essere considerate territori del Portogallo indenni dalla varroasi e inserite nell’elenco dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/503/UE.
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