La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Vera de Estenas» presentata dalla Spagna e l’ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)Conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vera de Estenas» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Vera de Estenas» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Novembre 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
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