La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1), in particolare l’articolo 5 bis, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri sono tenuti a comunicare la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 1999/31/CE. Le regole per il calcolo di tali obiettivi dovrebbero garantire la validità e la comparabilità dei dati forniti da tutti gli Stati membri.
(2)Al fine di garantire che il calcolo rispecchi l’effettiva portata del collocamento in discarica, è opportuno che la quantità di rifiuti dichiarati come tali includa tutti i rifiuti urbani smaltiti in discarica di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE e che non sia apportata alcuna correzione in funzione del tenore di umidità di tali rifiuti. In alcuni casi i rifiuti urbani sottoposti a trattamento e ammessi e collocati in discarica, come i rifiuti urbani biodegradabili stabilizzati, contribuiscono a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato I, punto 5, della direttiva 1999/31/CE concernenti le misure volte a ridurre al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica. Poiché tali rifiuti urbani sono effettivamente depositati in discarica, è opportuno che siano inclusi nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica e non siano destinati a operazioni di recupero.
(3)Poiché gli obiettivi per il collocamento in discarica dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 1999/31/CE riguardano lo stesso flusso di rifiuti degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le regole per il calcolo dei rifiuti urbani comunicati come depositati in discarica dovrebbero essere coerenti con le regole per il calcolo del riciclaggio dei rifiuti urbani stabilite nella direttiva 2008/98/CE e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione (3).
Pertanto, qualora i rifiuti urbani siano spediti da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo a scopo di riciclaggio o recupero di altro tipo a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la quantità di rifiuti scartati nel paese di destinazione nel corso del trattamento preliminare che precede l’operazione di riciclaggio dei rifiuti urbani e che sono successivamente collocati in discarica dovrebbe essere inclusa nella quantità di rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica dallo Stato membro in cui i rifiuti urbani sono stati raccolti.
(4)Conformemente all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento mediante incenerimento e destinati a essere successivamente collocati in discarica è comunicata come collocata in discarica. Al fine di garantire che la quantità di rifiuti urbani comunicata come collocata in discarica non comprenda frazioni di rifiuti urbani sottoposti a operazioni di smaltimento tramite incenerimento senza di fatto essere collocati in discarica, i materiali provenienti dai rifiuti urbani che vengono successivamente recuperati dai residui delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento dovrebbero essere sottratti dai materiali in entrata in dette operazioni.
(5)L’articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE stabilisce una regola specifica per il calcolo della quantità di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo che esclude tutti i rifiuti rimossi a seguito di operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento. Qualora tali rifiuti rimossi siano successivamente collocati in discarica, è opportuno includerli nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica al fine di evitare che non siano dichiarati né come preparati per il riutilizzo né come collocati in discarica e garantire che i dati sui rifiuti urbani siano coerenti e rispecchino l’effettiva portata del collocamento in discarica.
(6)A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004, i rifiuti rimossi durante il riciclaggio dei rifiuti organici urbani non devono essere inclusi nei tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Qualora tali rifiuti rimossi siano successivamente collocati in discarica, è opportuno includerli nella quantità di rifiuti urbani dichiarati come collocati in discarica al fine di evitare che non siano dichiarati né come riciclati né come collocati in discarica e garantire che i dati sui rifiuti urbani siano coerenti e rispecchino l’effettiva portata del collocamento in discarica.
(7)Conformemente all’articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 1999/31/CE, la quantità di rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio di rifiuti urbani che sono successivamente collocati in discarica non devono essere comunicati come collocati in discarica. Per garantire la coerenza con i punti di calcolo per il riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1004, è necessario specificare che i rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclaggio si riferiscono ai rifiuti prodotti durante il ritrattamento che avviene dopo tali punti di calcolo.
(8)Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE nel formato stabilito dalla Commissione. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, di detta direttiva.
(9)Per comunicare i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri hanno finora utilizzato il formato stabilito nella decisione 2000/738/CE della Commissione (5). Poiché le disposizioni di tale decisione che riguardano la presentazione di relazioni relative all’attuazione della direttiva 1999/31/CE sono diventate obsolete, è opportuno abrogare tale decisione. Per garantire la continuità è opportuno adottare disposizioni transitorie relative al termine per la comunicazione dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE per gli anni di riferimento 2016 e 2017.
(10)Le regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/31/CE sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la comunicazione di tali dati e dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva. Per assicurare la coerenza tra tali regole e renderle più facilmente accessibili è opportuno stabilire in un’unica decisione le regole applicabili nell’uno e nell’altro caso.
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