La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencate nel suo allegato (gli Stati membri interessati). Tale decisione di esecuzione prevede il divieto di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici, nonché di partite di suini selvatici e prodotti a base di carni di suini selvatici, dalle zone elencate nel suo allegato. Essa stabilisce anche altre norme volte a impedire la propagazione della peste suina africana, compresi obblighi di informazione per gli Stati membri. Le misure di protezione stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE si applicano parallelamente a quelle previste dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio (5) e sono intese a combattere la propagazione della peste suina africana, in particolare a livello dell’Unione.
(2)La decisione di esecuzione 2014/709/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione in altri Stati membri e paesi terzi di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)Alcune deroghe sono possibili soltanto se i suini da cui sono ottenuti i prodotti in questione soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/709/UE, i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni rispettano le condizioni per il riconoscimento indicate all’articolo 12 di tale decisione e i prodotti in questione sono stati prodotti e trasformati in conformità alla specifica procedura e alla certificazione prescritte all’articolo 13 di detta decisione.
(4)L’articolo 14 della decisione di esecuzione 2014/709/UE dispone attualmente che ogni sei mesi, a partire dalla data della decisione di esecuzione 2014/709/UE, gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13 di tale atto. Per soddisfare meglio la necessità di trasparenza nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi e semplificare lo scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità di aggiornare regolarmente l’elenco degli stabilimenti riconosciuti di cui all’articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rendere tali informazioni pubbliche e tempestivamente e facilmente accessibili agli altri Stati membri e ai paesi terzi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 14 di detta decisione di esecuzione.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’articolo 14 della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli stabilimenti riconosciuti in conformità all’articolo 12 (elenco degli stabilimenti riconosciuti) e lo mettono a disposizione della Commissione, degli altri Stati membri e del pubblico.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo a:
a)Eventuali modifiche del loro elenco degli stabilimenti riconosciuti,
ed
b)Eventuali informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 11, 12 e 13.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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