Decisione (UE) 2019/1864 del Consiglio del 24 Ottobre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A seguito della decisione della Svizzera di modificare le concessioni tariffarie di cui all’elenco LIX – Svizzera-Liechtenstein per le «carni insaporite, non altrimenti preparate», il 6 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativamente a compensazioni adeguate.

(2)I negoziati si sono conclusi e il 17 luglio 2019 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni insaporite («accordo»).

(3)La presente decisione del Consiglio riguarda esclusivamente la politica commerciale dell’Unione e attua un accordo scaturito da negoziati condotti nel quadro dell’articolo XXVIII del GATT 1994, il che costituisce un diritto dell’Unione nell’ambito dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(4)È pertanto opportuno firmare l’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’ OMC per quanto riguarda le carni insaporite (1), con riserva della sua conclusione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 Ottobre 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

A.-K. PEKONEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.289.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:289:TOC

 

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