La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, Israele, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito e il Laboratorio europeo di biologia molecolare hanno presentato alla Commissione la domanda di costituzione del Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche (Euro-BioImaging ERIC) («il Consorzio»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare a Euro-BioImaging ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore. I paesi richiedenti hanno scelto l’Italia come Stato membro ospitante di Euro-BioImaging ERIC.
(2)Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).
(3)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, e fatta salva la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (3), il 1o novembre 2019, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale periodo.
(4)Successivamente al suo recesso dall’Unione, e fatte salve le eventuali disposizioni dell’accordo di recesso, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009.
(5)La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti di tale regolamento.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.È costituita l’Infrastruttura europea di ricerca per le tecnologie immaginografiche nelle scienze biologiche e biomediche — Consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)
2.Gli elementi essenziali dello statuto di Euro-BioImaging ERIC figurano nell’allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Cechia, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Laboratorio europeo di biologia molecolare sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Ottobre 2019
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
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