La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 21,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. L’articolo 10 bis prevede l’assegnazione gratuita delle quote per un periodo transitorio.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (2) stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.
(3)Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, l’assegnazione gratuita di quote di emissioni a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica deve essere adeguata in modo simmetrico. Poiché gli impianti sono divisi in sottoimpianti conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/331, per effettuare gli adeguamenti dell’assegnazione di quote di emissioni in funzione delle variazioni dell’attività è opportuno confrontare tali variazioni con i livelli di attività storica a livello di sottoimpianto.
(4)Ai fini dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita è necessario raccogliere dati di alta qualità e verificati in maniera indipendente. È opportuno garantire coerenza nell’accuratezza e nella qualità dei dati monitorati e comunicati al fine di determinare l’assegnazione gratuita. A tale scopo, è opportuno prevedere norme specifiche per la comunicazione dei livelli di attività a livello di sottoimpianto, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/331. È opportuno che i dati raccolti dai gestori in conformità di tali norme riflettano l’effettivo funzionamento dei sottoimpianti.
(5)È opportuno che i gestori comunichino i dati richiesti con cadenza annuale. È opportuno che i dati siano monitorati conformemente ai requisiti di monitoraggio di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331.
(6)Per garantire coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e i dati relativi ai livelli di attività, oltre che per sfruttare le sinergie, è opportuno avvalersi del quadro giuridico stabilito dalle misure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3).
(7)Al fine di prevenire manipolazioni o abusi del sistema per l’adeguamento delle assegnazioni, evitare oneri amministrativi superflui e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno applicare ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita ai sottoimpianti il cui livello di attività è aumentato o diminuito di oltre il 15 % rispetto al livello di attività storica. È opportuno definire il livello medio di attività come media aritmetica dei due livelli annuali di attività relativi a due anni civili completi di funzionamento. È opportuno che il primo anno del calcolo del livello medio di attività sia il primo anno di ciascun periodo di assegnazione. Se il confronto tra il livello di attività storica e il livello medio di attività evidenzia una differenza superiore al 15 %, è opportuno adeguare l’assegnazione gratuita di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello di attività. Se la variazione successiva del livello di attività si verifica nello stesso intervallo del 5 %, oltre il 15 %, è opportuno che l’assegnazione resti invariata. Se la variazione successiva supera l’intervallo del 5 % in cui rientrava l’adeguamento precedente (ad esempio 20-25 %, 25-30 %, eccetera) è opportuno che l’adeguamento sia pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività.
(8)Per evitare oneri amministrativi superflui, è opportuno prendere in considerazione l’adeguamento ogniqualvolta le variazioni del livello di attività di un sottoimpianto comporterebbero un adeguamento annuale del livello di quote assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto pari o superiore a 100.
(9)Per prevenire manipolazioni o abusi del sistema e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno che i nuovi entranti e i nuovi sottoimpianti ricevano lo stesso trattamento.
(10)A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le misure transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote devono essere attuate in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico. Per mantenere gli incentivi a ridurre le emissioni al momento di definire ulteriori modalità di adeguamento delle assegnazioni gratuite ai sottoimpianti la cui attività è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica, è opportuno prendere in considerazione anche variazioni del funzionamento dei sottoimpianti diverse dalle variazioni dei livelli di attività. Queste includono i miglioramenti dell’efficienza energetica, le variazioni dell’approvvigionamento di calore, l’intercambiabilità combustibile/energia elettrica, la produzione di sostanze chimiche di elevato valore, le variazioni della produzione di cloruro di vinile monomero e il recupero energetico dei gas di scarico. Per massimizzare gli incentivi a ridurre le emissioni, è opportuno prendere in considerazione le suddette variazioni a livello di sottoimpianto.
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