La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti per garantire l’identità e la tracciabilità di tali materiali di moltiplicazione e di tali piante da frutto durante la commercializzazione.
(2)Ai sensi di tale direttiva, l’uso di etichette colorate per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto delle categorie pre-base, di base e certificate doveva essere sottoposto a revisione da parte della Commissione entro il 1o gennaio 2019.
(3)Da un sondaggio condotto dalla Commissione risulta che la maggioranza degli Stati membri è a favore dell’uso obbligatorio di un’etichetta colorata per le categorie pre-base, di base e certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Dal sondaggio emerge anche che vari Stati membri commercializzano materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») corredati di un documento del fornitore di colore giallo sotto forma di etichetta apposta ai materiali CAC.
(4)Al fine di tener conto della prassi esistente negli Stati membri e di garantire una chiara distinzione tra il documento del fornitore per i materiali CAC e le etichette ufficiali per i materiali pre-base, di base e certificati, quando il documento del fornitore è apposto ai materiali CAC il colore dell’etichetta CAC dovrebbe essere giallo. Non dovrebbe essere imposto alcun colore speciale per il documento del fornitore quando questo non è apposto ai materiali CAC poiché in tal caso non sussiste alcun rischio di confusione con altri documenti o etichette.
(5)La direttiva di esecuzione 2014/96/UE non prescrive un colore specifico per il documento del fornitore quando questo è apposto ai materiali CAC sotto forma di etichetta. Alcuni Stati membri utilizzano attualmente un colore diverso dal giallo per queste etichette. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione sul proprio territorio di materiali CAC ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020.
(6)L’esperienza ha inoltre dimostrato che il contenuto del documento del fornitore potrebbe essere semplificato al fine di garantire una maggiore flessibilità nella commercializzazione dei materiali CAC in ciascuno Stato membro. Quando il documento del fornitore contiene meno informazioni, risulta più facile per il fornitore ridurne le dimensioni in modo da poterlo apporre ai materiali CAC da commercializzare. Per questo motivo, la fornitura di informazioni in merito alla quantità di materiali CAC commercializzati e allo Stato membro nel quale i materiali CAC sono stati prodotti, nei casi in cui questo sia diverso dallo Stato membro nel quale il documento del fornitore è stato redatto, dovrebbe essere facoltativa.
(7)Viste le modifiche che devono essere apportate alle prescrizioni in materia di etichettatura per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto di tutte le categorie di commercializzazione, nonché alle prescrizioni relative al documento del fornitore, è opportuno modificare la direttiva di esecuzione 2014/96/UE.
(8)Al fine di concedere alle autorità competenti e ai fornitori un periodo di tempo adeguato per adattarsi alle nuove prescrizioni, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2020.
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