Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) attua diverse misure restrittive previste nella decisione 2010/638/PESC.
(2)Il 24 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1790 (3), che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell'alto rappresentante.
(3) Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1284/2009 e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del suddetto regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 1284/2009 è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 16 bis
1.Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
Tali compiti comprendono:
a)Per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato I;
b)Per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), la preparazione di modifiche dell'allegato I;
c)Per quanto riguarda la Commissione:
i)L'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
ii)Il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate a norma del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2.Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tai persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I.
3.Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 24 Ottobre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
A.-K. PEKONEN
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