Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione del 23 Settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1986.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (4), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (5), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, l’articolo 75, paragrafo 3, e l’articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (6), in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 92, paragrafo 3, e l’articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che determinati appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(2)Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(3)La direttiva 2009/81/CE stabilisce che determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tale direttiva.

(4)Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che determinate concessioni di lavori e di servizi siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I relativi avvisi e bandi dovrebbero comprendere le informazioni stabilite in tali direttive.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(6)Nel settore degli appalti pubblici è in corso una trasformazione digitale, come descritto nella comunicazione della Commissione intitolata Migliorare il mercato unico (8) e nella comunicazione della Commissione dal titolo Appalti pubblici efficaci in Europa e per l’Europa (9). I modelli di formulari sono fondamentali nell’ambito di tale trasformazione.

(7)Al fine di garantire l’efficacia dei modelli di formulari nell’ambiente digitale è necessario adattare i modelli di formulari stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986. Dati il numero e l’ampiezza degli adattamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986.

(8)Come stabilito dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE, dall’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi e i bandi sono file elettronici anziché documenti cartacei. Al fine di rispettare il principio «una tantum» nella pubblica amministrazione elettronica, riducendo così gli oneri amministrativi e aumentando l’affidabilità dei dati, e di facilitare la pubblicazione volontaria degli avvisi e dei bandi il cui valore è inferiore alle soglie UE o che sono basati su accordi quadro, è opportuno stabilire modelli standard che possano essere compilati automaticamente con le informazioni ricavate da precedenti avvisi e bandi, specifiche tecniche, offerte, contratti, registri amministrativi nazionali e altre fonti di dati. In prospettiva, tali modelli non saranno più compilati manualmente ma generati automaticamente da sistemi di software.

(9)Per evitare problemi di attuazione è opportuno stabilire modelli di formulari tenendo conto dei sistemi software in cui saranno utilizzati. Figurano tra questi i sistemi di scambio di dati, le interfacce utente che convalidano gli inserimenti manuali e i siti informativi che pubblicano le informazioni contenute in avvisi e bandi. È opportuno presentare le informazioni in modo attraente per gli operatori economici e gli altri utilizzatori.

(10)Al fine di consentire che l’attuazione tenga conto delle specificità nazionali, è opportuno lasciare agli Stati membri e alle loro autorità un ampio margine di flessibilità nell’impostazione dei sistemi di software. È opportuno in particolare rendere possibile la visualizzazione dei campi stabiliti dal presente regolamento in qualsiasi ordine e sotto qualsiasi etichetta, a condizione che i significati delle etichette corrispondano alle descrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di soddisfare esigenze diverse a livello nazionale, regionale o locale, i campi che il presente regolamento indica come facoltativi a livello dell’UE possono essere non visualizzabili per gli utenti finali (per esempio non è necessario che i committenti li vedano o li compilino) oppure, inversamente, può esserne stabilita l’obbligatorietà a livello nazionale, regionale o locale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.272.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2019:272:TOC

 

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