Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 Marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2)Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE.

(3)Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

(4)Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

(5)Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

(6)Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN e il Cenelec hanno redatto nuove norme armonizzate e hanno rivisto e modificato le norme armonizzate esistenti. La norma armonizzata EN 15895:2011+A1:2018 copre gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto introdotti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE. Le norme EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 60335-2-58:2005/A2:2015 e le relative modifiche tengono conto dei limiti ridefiniti tra la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del fatto che alcuni apparecchi elettrici d'uso domestico e similare soggetti alla direttiva 2014/35/UE diventano soggetti alla direttiva 2006/42/CE. La norma EN 16719:2018 tiene conto del fatto che la direttiva 2006/42/CE modifica la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, pertanto, gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s sono soggetti alla direttiva 2006/42/CE. Le norme EN ISO 14118:2018, EN 474-1:2006+A5:2018, EN 1853:2017, EN 1870-6:2017, EN ISO 4254-5:2018, EN ISO 4254-7:2017, EN ISO 4254-8:2018, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A2:2018, EN 12013:2018, EN 12999:2011+A2:2018, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13001-3-6:2018, EN 13135:2013+A1:2018, EN 13684:2018, EN ISO 13766-2:2018, EN 15194:2017, EN 15895:2011+A1:2018, EN ISO 16092-1:2018, EN ISO 16092-3:2018, EN 16952:2018, EN 16719:2018, EN 17059:2018, EN ISO 19085-4:2018, EN ISO 19085-6:2017, EN ISO 19085-8:2018, EN ISO 19225:2017, EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A2:2015, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-4:2016, EN 62841-3-4:2016/A11:2017, EN 62841-3-6:2014/A11:2017, EN 62841-3-9:2015/A11:2017, EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-14:2017 e le relative modifiche garantiscono che le norme armonizzate destinate a sostenere la direttiva 2006/42/CE soddisfano pienamente i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di tale direttiva.

(8)Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396, del 19 dicembre 2006.

(9)Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 474-1:2006+A4:2013 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione (6). Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 474-1:2006+A5:2018. Tuttavia la nuova versione non fa riferimento a un tipo di macchine movimento terra, vale a dire gli escavatori idraulici. Pertanto la norma EN 474-1:2006+A5:2018 non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.ITA&toc=OJ:L:2019:075:TOC

 

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