La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nell'Unione europea. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un pericolo grave per la salute degli animali o la sanità pubblica oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifica.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione (3), modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/887 (4) e (UE) 2018/489 della Commissione (5), è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria e in Tunisia ed ha introdotto misure di protezione a livello dell'Unione che tengono conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.
(3)Tali misure prevedevano l'adeguata pulizia e disinfezione dei veicoli e delle navi adibiti al trasporto di bestiame dall'Algeria e dalla Tunisia che entrano nel territorio dell'Unione direttamente o dopo un transito attraverso altri paesi, dato che questo è il modo più appropriato per ridurre il rischio di una rapida trasmissione del virus su grandi distanze.
(4)Per quanto concerne l'afta epizootica la situazione in Libia non è chiara e i risultati iniziali delle diagnosi di laboratorio del 19 ottobre 2018 su un caso sospetto sembrano positivi per un sierotipo SAT. La tipizzazione del sierotipo è ancora in corso. Anche il Marocco ha notificato la comparsa di un focolaio di afta epizootica con sierotipo non determinato.
(5)Dato che la presenza dell'afta epizootica in Libia e Marocco può rappresentare un pericolo grave per il patrimonio zootecnico dell'Unione, a tali paesi dovrebbero essere applicate le stesse misure di protezione applicate all'Algeria e alla Tunisia.
(6)Come nel caso dell'Algeria e della Tunisia, tutti i veicoli che trasportano bestiame dalla Libia e dal Marocco dovrebbero essere soggetti a tali misure, anche se raggiungono il territorio dell'Unione dopo un transito attraverso un paese terzo.
(7)Inoltre l'Algeria e la Tunisia hanno segnalato la comparsa di ulteriori focolai di afta epizootica.
(8)La decisione di esecuzione (UE) 2017/675, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/489, si applica attualmente fino al 30 giugno 2019. Le misure previste dalla presente decisione dovrebbero tuttavia applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
(9)Poiché la situazione dell'afta epizootica in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia rimane tuttora incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato in tali paesi dagli Stati membri, è inoltre opportuno prorogare le misure in vigore.
(10)La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:
1)Il titolo è sostituito dal seguente:
«relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia»;
2)All'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini:
«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»
sono sostituiti dai termini:
«dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»;
3)All'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, i termini «Algeria e Tunisia» sono sostituiti da «Algeria, Libia, Marocco e Tunisia»;
4)La data di applicazione indicata all'articolo 5 è sostituita dalla data «31 dicembre 2019»;
5)Nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini:
«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»
sono sostituiti dai termini:
«dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Febbraio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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