La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2000/258/CE designa l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici. L’AFSSA è stata ora integrata nell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), in Francia.
(2)La decisione 2000/258/CE dispone, tra l’altro, che l’ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare i test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.
(3)L’autorità competente in Ucraina ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «NeoVetlab Ukraine Ltd» di Kiev e l’ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 14 settembre 2018.
(4)È pertanto opportuno autorizzare il laboratorio «NeoVetlab Ukraine Ltd» di Kiev a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare i test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:
NeoVetlab Ukraine Ltd.
11, Akademika Viliamsa str., apt.101
Kiev, 03191
Ucraina
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2019.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 Settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link: