Decisione del Comitato Misto SEE N.148/2014 del 27 Giugno 2014,che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

Il Comitato Miste SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2014,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.Dopo il paragrafo 12 è inserito il seguente paragrafo:

«13.Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

—linea di bilancio 04 03 01 03: “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.»

2.Al paragrafo 5, le parole «e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite da «, alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1o gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1o gennaio 2014».

3.Ai paragrafi 6 e 7, le parole «paragrafi 8 e 12» sono sostituite da «paragrafi 8, 12 e 13».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo

103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 27 Giugno 2014

Per il Comitato Misto SEE

Il Presidente

Gianluca GRIPPA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_342_R_0035

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