Decisione del Comitato Misto SEE N. 84/2019 del 29 Marzo 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/1400].

Il Comitato Misto SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (1).

(2)Il regolamento (UE) 2017/1129 abroga la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo con effetto dal 21 luglio 2019.

(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.Il punto 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto dal 21 luglio 2019.

2.Dopo il punto 29bc [Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione] è inserito quanto segue:

«29bd.

32017 R 1129: Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)I riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

c)All'articolo 9, paragrafo 3, i termini “o, se posteriore, della/dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019” sono inseriti dopo i termini “del/dal 21 luglio 2019”;

d)All'articolo 22, paragrafo 11, i termini “del diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”;

e)All'articolo 33, paragrafo 5, seconda frase, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo il termine “ESMA”;

f)All'articolo 34, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “e con l'Autorità di vigilanza EFTA”;

g)All'articolo 35, paragrafo 2, i termini “del diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”;

h)All'articolo 37, paragrafo 3, seconda frase, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini “L'ESMA”;

i)All'articolo 38, paragrafo 2, lettera d), i termini “alla pertinente normativa dell'Unione” sono sostituiti dai termini “alle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE”;

j)All'articolo 46, paragrafo 3, i termini “o, se posteriore, della/dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019” sono inseriti dopo i termini “del/dal 21 luglio 2019”;

k)All'articolo 49, paragrafi 2 e 3, i termini “o, se posteriore, dalla/la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019” sono inseriti dopo i termini “dal/il 21 luglio 2019”;

l)All'articolo 49, paragrafo 2, anziché “dal 21 luglio 2018” e “dal 20 luglio 2017” leggasi “dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 84/2019 del 29 marzo 2019”.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1129 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 Marzo 2019.

Per il Comitato Misto SEE

Il Presidente

Claude MAERTEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.235.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2019:235:TOC

 

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