La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 180,
considerando quanto segue:
(1)In base agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (2), l'Unione si è impegnata a consentire l'importazione in Spagna di un quantitativo annuale di sorgo pari a 300 000 tonnellate.
(2)Dal 1o gennaio 2014 al 15 luglio 2014, periodo durante il quale il dazio all'importazione per il sorgo è stato fissato 0 EUR/t in conformità del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (3), sono state importate in Spagna 41 580 tonnellate di sorgo. Dal 16 luglio 2014, e in seguito alla reintroduzione di un dazio all'importazione superiore a zero per il sorgo conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010, non sono state effettuate importazioni di sorgo in Spagna.
(3)A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (4), è possibile applicare una riduzione del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 in modo da garantire che i contingenti all'importazione siano interamente utilizzati.
(4)Tenuto conto delle condizioni del mercato del sorgo, in particolare del fatto che il suo prezzo sul mercato mondiale è nettamente superiore a quello del granturco, occorre applicare una riduzione forfettaria pari al 100 % del dazio all'importazione stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
1.Per il saldo disponibile dei quantitativi di sorgo da importare in Spagna nell'ambito del contingente aperto il 1o gennaio 2014, la riduzione forfettaria del dazio all'importazione di sorgo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1296/2008 è fissata al 100 % del dazio all'importazione per il sorgo stabilito conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010.
2.Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso scade il 31 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 25 Novembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_339_R_0002