Regolamento d’Esecuzione (UE) N.1259/2014 della Commissione del 24 Novembre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 (3), possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (4) che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali che erano soggetti a tale adattamento.

(2)A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano tali riporti ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria (5) nell'esercizio precedente.

(3)Inoltre, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione sono versati in conformità all'articolo 26, paragrafo 5, del presente regolamento.

(4)A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1181/2013 del Consiglio (6) la disciplina finanziaria viene applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2013.

(5)La riserva per le crisi non è stata utilizzata alla data del 15 ottobre 2014, il che implica che l'importo disponibile nella riserva nel bilancio del FEAGA per il 2014 non sarà utilizzato nell'esercizio in corso. Inoltre, sulla base dell'esecuzione degli stanziamenti FEAGA del 2014 rientranti nella gestione concorrente per il periodo dal 16 ottobre 2013 al 15 ottobre 2014 e dell'esecuzione prevista mediante gestione diretta dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, gli stanziamenti non impegnati supplementari rimarranno nel bilancio del FEAGA per il 2014.

(6)Sulla base delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri relative al periodo dal 16 ottobre 2013 al 15 ottobre 2014, la riduzione della disciplina finanziaria da essi effettivamente applicata nell'esercizio 2014 ammonta a 868,2 milioni di EUR.

(7)Di conseguenza, gli stanziamenti inutilizzati corrispondenti all'importo della disciplina finanziaria applicata nell'esercizio 2014, pari a 868,2 milioni di EUR, che restano entro i limiti del 2 % degli stanziamenti iniziali relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere riportati all'esercizio 2015 conformemente a una decisione della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(8)Al fine di garantire che il rimborso di tali stanziamenti ai beneficiari finali rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri.

(9)Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o dicembre 2014. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi paganti degli Stati membri per ottobre 2014, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e altre deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del presente regolamento o ogni decisione adottata nell'ambito della liquidazione dei conti.

(10)A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.

(11)Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2014, per il periodo dal 16 ottobre 2013 al 15 ottobre 2014, da parte degli Stati membri e la necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o dicembre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2014, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti, nell'esercizio 2015, al tasso di adattamento conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 (7), figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 24 Novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Jerzy PLEWA

Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_339_R_0001

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