Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 178/2002.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare in modo da costituire una base comune per le misure che disciplinano la legislazione alimentare a livello sia dell'Unione che degli Stati membri. Esso dispone, tra l'altro, che la legislazione alimentare si basi sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.

(2)Il regolamento (CE) n. 178/2002 definisce l'analisi del rischio come un processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Ai fini della valutazione del rischio a livello dell'Unione, esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») quale organismo dell'Unione responsabile della valutazione dei rischi nelle questioni inerenti alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(3)La comunicazione del rischio costituisce parte essenziale del processo di analisi del rischio. Dalla valutazione REFIT della legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002] («vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale») risulta che la comunicazione del rischio viene considerata complessivamente di scarsa efficacia. Ciò ha ripercussioni sulla fiducia nutrita dai consumatori nei risultati del processo di analisi del rischio.

(4)Risulta pertanto necessario garantire una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l'analisi del rischio è sostenuta dall'obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comunicazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell'interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità.

(5)La comunicazione del rischio dovrebbe prestare particolare attenzione a spiegare in maniera precisa, chiara, completa, coerente, adeguata e tempestiva non solo i risultati della valutazione del rischio, ma anche in che modo tali constatazioni sono utilizzate per contribuire a formare decisioni in materia di gestione del rischio, unitamente se del caso ad altri fattori validi. È opportuno fornire informazioni su come si è giunti alle decisioni di gestione del rischio e sui fattori, al di là dei risultati della valutazione del rischio, presi in considerazione dai responsabili della gestione del rischio, nonché su come detti fattori sono stati confrontati tra di loro.

(6)Data l'ambiguità con cui i cittadini percepiscono la differenza tra pericolo e rischio, la comunicazione del rischio dovrebbe cercare di chiarire questa distinzione e rafforzarne dunque la comprensione da parte del pubblico.

(7)Nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale a causa di inosservanza derivante da violazioni intenzionali del diritto dell'Unione applicabile perpetrate attraverso pratiche fraudolente o ingannevoli, le autorità pubbliche, individuando nella misura più ampia possibile i prodotti interessati e il rischio che questi possono comportare, ne dovrebbero informare tempestivamente i cittadini.

(8)Risulta necessario stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio, prendendo in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio e garantendo nel contempo la loro indipendenza.

(9)In base a tali obiettivi e principi generali e dopo le pertinenti consultazioni pubbliche si dovrebbe elaborare un piano generale sulla comunicazione del rischio in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri. Il piano generale dovrebbe promuovere un quadro integrato di comunicazione del rischio per tutti i responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio a livello sia dell'Unione sia nazionale su tutte le questioni riguardanti la filiera alimentare. Il piano dovrebbe inoltre consentire la flessibilità necessaria e non trattare situazioni specificatamente coperte dal piano generale per la gestione delle crisi.

(10)Il piano generale sulla comunicazione del rischio dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nella considerazione del tipo e del livello delle attività di comunicazione del rischio necessarie, quali i diversi livelli di rischio, la natura del rischio e il potenziale impatto sulla salute umana, sulla salute animale e, ove opportuno, sull'ambiente, quali esseri viventi e oggetti subiscono direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione a un pericolo, il grado di urgenza e la capacità di controllare il rischio e altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio, tra cui il quadro giuridico vigente e il pertinente contesto di mercato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:231:TOC

 

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