La Commissione europe,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1373 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana verificatisi in Bulgaria, Polonia e Slovacchia.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1373 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici e domestici in Polonia, Lituania, Romania, Bulgaria e Ungheria. A seguito di questi casi recenti della malattia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, è stata riesaminata e aggiornata la regionalizzazione nei cinque Stati membri suddetti. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)Nell'agosto 2019 sono stati rilevati tre casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Elblag, Giżycko e Radomsko, in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(4)Nell'agosto 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Olsztyn, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Nell'agosto 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel comune di Rietavas, in Lituania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tener conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Nell'agosto 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel comune di Šilutė, in Lituania, al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tener conto in detto allegato. Tale zona della Lituania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Nell'agosto 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella contea di Hunedoara, in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(8)Nell'agosto 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella provincia di Sofia, in Bulgaria, in una zona elencata nella parte III, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tener conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe essere elencata ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(9)Nell'agosto 2019 sono stati rilevati cinque casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Borsod-Abaúj-Zemplén e Heves, in Ungheria, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone dell'Ungheria colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate ora nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(10)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia, la Lituania, la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria ed inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 Settembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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