Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione del 2 Settembre 2019 che modifica alcuni Regolamenti che istituiscono misure antidumping, o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

1.CONTESTO E PROCEDURA

(1)Con il regolamento (UE) 2019/159 (2) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.

(2)Per alcune delle categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia sono attualmente in vigore misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, sulle stesse importazioni di tali prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping o compensativo. Come evidenziato nel regolamento (UE) 2019/159 (3), tale cumulo di misure antidumping e/o antisovvenzioni e misure di salvaguardia istituite dal medesimo regolamento può comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto auspicabile, rendendo necessario un esame a tempo debito.

(3)Il 24 aprile 2019 la Commissione ha quindi pubblicato un avviso (4) concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia sulle categorie di prodotti in questione. Per comodità di riferimento tali categorie di prodotti sono elencate nell'allegato 1.A. Nell'avviso del 24 aprile 2019 la Commissione ha confermato che sussistono motivi per ritenere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477 e che, al fine di garantire la proporzionalità delle misure in questione, è opportuno modificare le misure antidumping e compensative in vigore per le categorie di prodotti sulle quali gravano anche misure di salvaguardia.

(4)Nello stesso avviso la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni.

2.OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e ha debitamente considerato le loro argomentazioni. Tali parti comprendono cinque produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un'associazione europea di produttori di acciaio, quattro utilizzatori o importatori di acciaio nell'UE e un'associazione di utilizzatori di acciaio.

(6)La maggioranza delle parti interessate ha convenuto che la combinazione di misure antidumping o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia sugli stessi prodotti potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Alcune parti interessate osservano che tale combinazione di misure potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione.

(7)Un importatore della Lituania ha convenuto sul fatto che la combinazione di misure antidumping/antisovvenzioni e di misure di salvaguardia non è auspicabile e ha richiesto la correzione retroattiva dell'effetto combinato delle misure mediante rimborso all'importatore dell'importo eccedente del dazio pagato.

(8)In risposta a tale richiesta la Commissione ha osservato che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/477 limita chiaramente tutte le misure prese a norma del medesimo regolamento disponendo che esse si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e che, salvo diverse disposizioni della Commissione, non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Visto che gli eventuali effetti derivanti dal presente riesame sono quindi limitati a un'applicazione futura delle misure concomitanti in questione, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.

(9)Un produttore esportatore della Russia ha sostenuto che, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto ed evitare a tutti i costi l'effetto combinato di misure antidumping e/o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia, la Commissione dovrebbe modificare immediatamente le misure antidumping in vigore indipendentemente dal fatto che i contingenti tariffari relativi ai prodotti oggetto della salvaguardia in questione siano esauriti o meno.

(10)Detto produttore esportatore ha fatto riferimento specificatamente ai dazi antidumping su taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, istituiti dal regolamento (UE) 2017/1795 della Commissione (5).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.227.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:227:TOC

 

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