Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1374 della Commissione del 26 Agosto 2019 relativo alla riapertura dell'inchiesta in seguito alla sentenza del 3 Luglio 2019 nella causa C-644/17 Eurobolt, per quanto riguarda il Regolamento d’Esecuzione (UE).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Il 9 novembre 2007 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (2) a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3) (il «regolamento di base»).

(2)Il 31 gennaio 2009 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 (4), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC»).

(3)In seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo alla Commissione sono stati forniti elementi di prova del fatto che tali misure venivano eluse tramite un trasbordo in Malaysia.

(4)Per questo motivo, il 28 novembre 2010 la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 966/2010 (5), un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009.

(5)Il 26 luglio 2011 il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011, del 18 luglio 2011 («il regolamento antielusione») (6), il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.

(6)Il 27 febbraio 2016 la Commissione ha abrogato il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) 91/2009, esteso dal regolamento (UE) 723/2011 (7).

(7)Il 17 novembre 2017 la Corte suprema dei Paesi Bassi ha chiesto una pronuncia pregiudiziale nell'ambito di un contenzioso nazionale intentato da un importatore neerlandese di elementi di fissaggio provenienti dalla Malaysia, la società Eurobolt BV («Eurobolt»). La Eurobolt ha contestato la validità delle misure antielusione per il fatto che la Commissione non aveva trasmesso al comitato tutte le informazioni pertinenti almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (8) allora applicabile.

(8)In tale contesto il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di giustizia se il regolamento (UE) n. 723/2011 fosse invalido alla luce dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, in quanto le osservazioni che la Eurobolt ha presentato in risposta alle conclusioni della Commissione non sono state messe, in qualità di elementi d'informazioni utili ai sensi di detta norma, a disposizione del comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della sua riunione (9).

(9)Nella sua sentenza la Corte di giustizia ha affermato che le osservazioni in questione sono state presentate dalla Eurobolt in qualità di parte interessata nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Commissione in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009. Tali osservazioni erano dirette a rispondere alle conclusioni provvisorie che la Commissione aveva adottato (10). Pertanto, le osservazioni avrebbero dovuto essere considerate elementi d'informazione utili, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (11); ne consegue che tale disposizione è stata violata perché le dette osservazioni non sono state comunicate agli Stati membri non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione del comitato consultivo (12).

(10)Per la Corte di giustizia, l'esigenza di comunicare tutti gli elementi d'informazione utili al comitato consultivo non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione di quest'ultimo, stabilita all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, rientra tra le forme sostanziali della regolarità del procedimento la cui violazione comporta la nullità dell'atto di cui trattasi (13).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:223:TOC

 

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