Decisione (UE) 2019/1348 della Banca Centrale europea del 18 luglio 2019 sulla procedura di riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/867.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (1), e in particolare il punto 1 dell'articolo 1,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) stabilisce il quadro generale per la raccolta dei dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (di seguito, i «dati sul credito»). Tale regolamento afferma che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non facenti parte dell'area euro») possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite il recepimento delle disposizioni del regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti imponendo obblighi di segnalazione pertinenti in conformità al loro diritto nazionale. Ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigianza unico (MVU) tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2).

(2)Dall'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, discende un obbligo di predisporre e attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non facenti parte dell'area euro reputino idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla Banca centrale europea (BCE) e a effettuare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «Stati membri dell'area dell'euro»).

(3)Come riconosciuto nel considerando n. 7 del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), l'utilizzo della banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra le banche centrali dell'Eurosistema dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non facenti parte dell'area euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione. Diverse banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri non facenti parte dell'area euro (di seguito, le «BCN dei paesi non facenti parte dell'area dell'euro») già cooperano con la BCE e le BCN degli Stati membri dell'area dell'euro (di seguito «BCN dell'area dell'euro») in base alla raccomandazione BCE/2014/7 (3), applicando le misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito ai sensi della decisione BCE/2014/6 (4).

(4)Gli Stati membri non facenti parte dell'area euro che decidano di diventare uno Stato membro dichiarante ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dovrebbero notificare alla BCE tale intenzione. La BCE dovrebbe verificare che essi abbiano recepito le disposizioni di tale regolamento nel rispettivo diritto nazionale o altrimenti abbiano imposto i relativi obblighi di segnalazione in conformità al loro diritto nazionale, fatto salvo fatto salvo l'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato.

(5)Come dichiarato nel considerando n. 4 dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (5), Stati membri non facenti parte dell'area euro possono anche recepire le disposizioni di tale indirizzo nel proprio diritto nazionale o altrimenti attuare misure ai sensi della propria normativa nazionale volte a garantire l'adempimento di obblighi equivalenti di trasmissione dei dati alla BCE in maniera armonizzata, compresi i requisiti per l'iscrizione delle controparti nel registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD) ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) (6). In tal modo, in linea con il considerando n. 9 dell'indirizzo (UE) 2018/876 (BCE/2018/16), gli Stati membri non facenti parte dell'area euro possono contribuire alla segnalazione e alla convalida dei dati nel RIAD e, su base di reciprocità, condividere i dati relativi alle entità nazionali e accedere al set di dati dell'area euro sulla base alla raccomandazione BCE/2018/36 (7).

(6)Risulta pertanto necessario specificare le procedure osservate dalla BCE in relazione (a) a manifestazioni di interesse da parte degli Stati membri non facenti parte dell'area euro a divenire Stati membri dichiaranti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), (b) alla propria valutazione di tali manifestazioni di interesse, e (c) al riconoscimento da parte sua di uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante. Risulta altresì necessario istituire procedure relative alla possibile sospensione e cessazione di tale riconoscimento di uno Stato membro non facente parte dell'area dell'euro quale Stato membro dichiarante.

(7)Le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati sul credito raccolti dalla BCE, dalle BCN dell'area dell'euro e dagli Stati membri dichiaranti non appartenenti all'area dell'euro, nonché per l'accesso e per l'utilizzo da parte della BCE, delle BCN dell'area dell'euro e delle BCN di paesi non facenti parte dell'area dell'euro dei dati raccolti dagli Stati membri dichiaranti non appartenenti all'area dell'euro sulla base delle rispettive normative nazionali, devono necessariamente essere fissate in un accordo separato giuridicamente vincolante. Tali condizioni dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 2533/98 (8).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.214.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:214:TOC

 

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