La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana, vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
(4)A seguito della comparsa di focolai di peste suina africana nel distretto di Trebišov, in Slovacchia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
(5)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 della Commissione (4) è stata adottata a seguito dell'istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza in Slovacchia, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE.
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 la situazione epidemiologica in Slovacchia è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana, con la comparsa di un nuovo focolaio nel distretto di Trebišov; la Slovacchia ha pertanto attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.
(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere a livello di Unione le aree rivedute istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Slovacchia, in collaborazione con detto Stato membro. Tali zone di sorveglianza e di protezione rivedute tengono conto dell'attuale scenario epidemiologico in detto Stato membro.
(8)Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Slovacchia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(9)La decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione per tener conto delle misure aggiornate di gestione della malattia in vigore e dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Slovacchia per quanto riguarda la peste suina africana.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La Slovacchia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 18 novembre 2019.
Articolo 4
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Agosto 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link: