Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)Un nuovo tipo di pezzo di pollame, costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati, dopo una trasformazione minima nell'Unione può essere commercializzato nell'Unione come petto di pollame. Le importazioni illimitate di tali pezzi (di cui 55 500 tonnellate dall'Ucraina nel 2018) rischiano pertanto di compromettere le condizioni alle quali i pezzi tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell'Unione a norma dell'accordo di associazione, in particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario.
(3)Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina al fine di trovare una soluzione modificando le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione. Il 19 marzo 2019 i negoziati si sono conclusi positivamente.
(4)È opportuno firmare a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione («accordo in forma di scambio di lettere»), con riserva della sua conclusione.
(5)Al fine di eliminare rapidamente il rischio di importazioni in esenzione da dazi potenzialmente illimitate di tali pezzi di pollame, è opportuno applicare l'accordo in forma di scambio di lettere a titolo provvisorio,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è seguito autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome dell'Unione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario di cui all'articolo 484 dell'accordo di associazione ha ricevuto:
-La notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e
-La notifica dell'Ucraina relativa al completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,
a seconda di quale data sia posteriore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Luglio 2019
Per il Consiglio
La Presidente
T.TUPPURAINEN
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