La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 l'Italia ha confermato e notificato 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie colpite sono anatre, tacchini, faraone e Gallus domesticus.
(2)L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2).
(3)In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2017/1845 (3), (UE) 2017/1930 (4), (UE) 2017/1969 (5), (UE) 2017/2000 (6), (UE) 2017/2175 (7), (UE) 2017/2289 (8), (UE) 2017/2412 (9), (UE) 2018/342 (10), (UE) 2018/418 (11) e (UE) 2018/510 (12) della Commissione.
(4)L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
(5)Il 28 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018. Il 19 febbraio 2019, il 28 febbraio 2019, il 1o aprile 2019, il 30 maggio 2019 e il 12 giugno 2019 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta.
(6)In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, tacchini, faraone e Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte e trasformate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all'eliminazione di capi.
(7)A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.
(8)Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie.
(9)Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
(10)La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e alle rispettive zone regolamentate.
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