La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che dovrebbero riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1270 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana verificatisi in Bulgaria, Polonia e Lituania.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1270 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana in suini selvatici e domestici in Bulgaria, Ungheria e Polonia. A seguito di tali recenti casi di detta malattia e tenendo conto della situazione epidemiologica attuale, nei tre summenzionati Stati membri le misure di regionalizzazione, nonché le misure di gestione del rischio in vigore, sono state riesaminate e aggiornate. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)Nel luglio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nella regione di Vidin, in Bulgaria, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte III, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(4)Nel luglio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nella regione di Plovdiv, in Bulgaria, in una zona che attualmente non figura nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Nel luglio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Borsod-Abaúj-Zemplén e Szabolcs-Szatmár-Bereg, in Ungheria, in una zona elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone dell'Ungheria elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze della zona che figura nella parte II dell'allegato colpita dai recenti casi di peste suina africana, dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(6)Nel luglio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Płock, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Nel luglio 2019 sono stati rilevati due casi di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Kozienice e Zamość, in Polonia, in zone attualmente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte III, anziché nelle parti I e II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(8)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Bulgaria, l'Ungheria e la Polonia ed inserirle debitamente negli elenchi dell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 Agosto 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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